tax.pills news - febbraio 2026

26.02.2026

Matthias Dilitz

Matthias Dilitz

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1. ERRATA CORRIGE TAX.PILLS GENNAIO 2026
Nei nostri tax.pills di gennaio 2026 abbiamo indicato erroneamente la soglia dei fringe benefit pari a € 4.000 (con figli) rispettivamente € 2.000 (senza figli). Era una bozza di legge poi modificata. Tali valori non sono corretti. Le soglie corrette sono: € 2.000 (con figli) e € 1.000 (senza figli).

2. BONUS PUBBLICITÀ 2026 
Anche nel 2026 è previsto il cosiddetto bonus pubblicità. Per questo bonus è richiesta la prenotazione delle spese entro fine marzo 2026. Nell’anno successivo dovranno poi essere comunicati i costi effettivi, che verranno considerati per il calcolo del bonus pari al 75%.
Si ricorda che ai fini del calcolo rileva esclusivamente l’incremento delle spese pubblicitarie rispetto all’anno precedente.

3. NOVITÀ PER I FRONTALIERI SVIZZERI 
È diventato ora legge che si mantiene lo status di frontaliero anche se fino al 25% dell’orario di lavoro viene svolto in home office.
Inoltre, secondo la risposta n. 12 del 20 gennaio 2026, anche i frontalieri (Svizzera, ma anche in altri Paesi) possono applicare l’agevolazione fiscale per il rientro dei lavoratori dall’estero. Condizione necessaria è tuttavia che la residenza fosse situata all’estero.

4. ATTIVITÀ D’IMPRESA IN CASO DI LOCAZIONE BREVE DI IMMOBILI
Come già comunicato, dal 01.01.2026 si configura un’attività d’impresa in caso di locazione breve di più di 2 immobili. Ciò comporta che, a partire da 3 appartamenti, debba essere aperta una partita IVA e debbano essere rispettati tutti gli obblighi previsti (contabilità ecc.).
L’Agenzia delle Entrate ha ora chiarito che devono essere considerati anche gli immobili di proprietà situati all’estero.

5. SOGLIE INTRASTAT
Le soglie per la comunicazione Intrastat sono cambiate a partire dal 01.01.2026. L’obbligo di presentazione sorge se la soglia viene superata in uno dei quattro trimestri precedenti.

Comunicazione mensile degli acquisti intracomunitari:

  • Beni: a partire da € 2 milioni (in precedenza € 350.000)
  • Servizi: a partire da € 100.000 (invariato)

Promemoria: la comunicazione trimestrale degli acquisti non è più necessaria già da alcuni anni.

Per le cessioni intracomunitarie (beni e servizi trattati allo stesso modo) valgono regole diverse:

  • Mensile: volume d’affari superiore a € 50.000
  • Trimestrale: volume d’affari inferiore a € 50.000

La comunicazione Intrastat per le vendite deve quindi essere presentata in ogni caso.

6. LIMITAZIONE PEX SOLO PER PARTECIPAZIONI ACQUISITE DOPO IL 01.01.2026 
Nel corso dell’evento Telefisco di quest’anno è stato chiarito che la limitazione della PEX si applica solo alle partecipazioni acquisite dopo il 31.12.2025.
Per determinare l’ordine in caso di acquisto o vendita di partecipazioni deve essere applicato il metodo FIFO.
Anche se si tratta di una notizia positiva, l’entusiasmo rimane contenuto.

7. RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI: AUMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DAL 18% AL 21%
Come nel 2025, anche nel 2026 è possibile effettuare la rivalutazione fiscale delle partecipazioni.
Qualora sia prevista la cessione di partecipazioni, occorre valutare attentamente se la rivalutazione possa essere conveniente. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sul valore rivalutato (!) è stata aumentata per il 2026 dal 18% al 21%.
Per semplificare, l’imposta sostitutiva sui terreni rivalutati rimane pari al 18%. 😊
Le altre regole restano invariate rispetto al 2025: perizia giurata al 01.01.2026 e versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.11.2026.

8. DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI ALL’ESTERO
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 5 del 15.01.2026, ha chiarito che i contributi previdenziali versati all’estero possono essere riconosciuti come tali in Italia. I contributi previdenziali esteri possono essere dunque dedotti dal reddito complessivo.

9. SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI SUI SALARI
A tutti coloro che lavorano come dipendenti all’estero e percepiscono redditi da lavoro dipendente: si ricorda che i salari rientrano nello scambio automatico di dati tra gli Stati e che, con ogni probabilità, vengono rilevati qualora non siano tassati in Italia (ove sussista l’obbligo).
Presupposto per l’indicazione nella dichiarazione dei redditi è naturalmente la residenza fiscale in Italia.

Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.