tax.pills news - luglio 2025

22.07.2025

Jelena Comploi

Jelena Comploi

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A.NOVITÀ SUL CONCORDATO PREVENTIVO 

1. Esclusione dei forfettari:

dal 1° gennaio 2025 i contribuenti in regime forfetario non possono più aderire al CPB – quello del 2024 è stato per molti un vero e proprio regalo. L’abolizione era attesa.

2. Scadenza prorogata:
il termine per aderire passa dal 31 luglio al 30 settembre 2025 (o nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).

3. Aliquote “flat tax” rimodulate:

  • 10 % per punteggio ISA = 10;
  • 12 % per ISA tra 6‑8;
  • 15 % per ISA < 6.

Se l’incremento del reddito concordato supera 85. 000 €, la parte eccedente viene tassata al 43 % (IRPEF) o 24 % (IRES)

4. Nuove cause di esclusione/cessazione
I professionisti associati (es.: STP/STAs) potranno accedere al CPB solo se anche la loro associazione o società aderisce;

5. Casi di decadimento più flessibili
In caso di avvisi bonari, il contribuente ha 60 giorni per regolarizzare la situazione senza decadere automaticamente dal CPB

Questo per quanto riguarda le nuove adesioni riferito al biennio 2025-2026. Per tutti coloro che hanno aderito lo scorso anno per il biennio 2024-2025 nulla cambia.

B. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE "STAFF HOUSE" DESTINATE AI LAVORATORI DEL COMPARTO TURISTICO-RICETTIVO
L’art. 14 del DL 95/2025 prevede l’erogazione di contributi al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali per le categorie e per i territori interessati.
Tra i suddetti lavoratori del comparto turistico-ricettivo sono espressamente inclusi anche i lavoratori impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, ossia: ristoranti, bar, trattorie, gelaterie, sale da ballo, ecc.

In concreto, le misure di sostegno si sostanziano nell’erogazione di contributi destinati:

  • alla creazione, alla riqualificazione e all’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo (c.d. “staff house”), a condizioni agevolate, per garantire loro una sistemazione adeguata durante il periodo lavorativo (nello specifico, si prevede a tal fine lo stanziamento di 22 milioni di euro per il 2025 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027);
  • al sostegno dei costi per la locazione dei medesimi alloggi sopportati dai suddetti lavoratori, in modo tale che questi possano accedere all’abitazione a canone calmierato (in questo caso, la spesa autorizzata è pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027).

Si fa presente che si dovrà emanare il decreto attuativo che dovrà definire i tempi e modi e le relative procedure.

C. ALIQUOTA IVA DEL 5% PER OGGETTI D'ARTE, DI ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE
L’art. 9 del DL 95/2025 introduce l’aliquota IVA del 5% per la generalità delle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione (nuovo n. 1-nonies) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72).

D. REDDITO DI LAVORO AUTONOMO - PRINCIPIO DI "OMNICOMPRENSIVITÀ" - CHIARIMENTI 
È stato chiarito che gli interessi e gli altri proventi finanziari che sono percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

È stato, quindi, stabilito che tali interessi e proventi finanziari si qualificano come redditi di capitale, anche a seguito dell’introduzione del citato principio di “onnicomprensività”. Se sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposte del 26% da parte dell’istituto bancario non devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi.

E. REGIME FORFETTARIO 
Con la risposta a interpello 9.6.2025 n. 149, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’unica causa di cessazione immediata (vale a dire, con effetti a partire dall’anno in cui la condizione si verifica) del regime forfetario è rappresentata dal superamento del limite di ricavi e compensi conseguiti per un importo superiore a 100.000,00 euro.

Diversamente, il verificarsi di una delle cause ostative di cui all’art. 1 co. 57 della L. 190/2014, tra cui figura anche lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno successivo.

F. NON SERVE PIU CONSERVARE GLI SCONTRINI DELLA FARMACIA (e molto altro)
La notizia bomba del mese ce la teniamo per ultima ed è tanto semplice quanto bella!
Quanti di voi, piccoli liberi professionisti alle prime armi o titani d’impresa ci avete maledetto perchè richiedevamo ogni anno copia degli scontrini, delle fatture del medico e dei relativi bonifici, soprattutto in considerazione del fatto che per i dipendenti che fanno il 730 tale onere non era richiesto in quanto le spese venivano già comunicate al fisco direttamente dalla farmacia/dottore? (spoiler: tutti!).

Ebbene, con un’interrogazione parlamentare all’Agenzia delle Entrate (del 9 luglio 2025) è stato finalmente chiarito che anziché conservare gli scontrini sarà sufficiente scaricarsi dal sito dell’Agenzia la lista delle spese a questa già comunicate da farmacie e strutture sanitarie. D’ora in avanti potrete dunque fornirci esclusivamente questa lista! Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per fisco!

Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.