Case Study: Il rimborso spese dei professionisti

29.05.2024

Natalie Portogallo

Natalie Portogallo

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IN PILLOLE: nella maggior parte dei casi il rimborso spese è parte del compenso, e va tassato e assoggettato ad IVA!

Accade spesso che i liberi professionisti debbano anticipare alcune spese per i loro clienti, o incorrano in spese non strettamente legate all’oggetto del mandato, spesso riaddebitate poi al cliente come “rimborso spese”.

Principalmente occorre distinguere tra due diversi tipi di rimborsi spese:

  • I rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente;
  • I rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione;
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Spese anticipate in nome e per conto del cliente

Le spese sostenute in nome e per conto del cliente, che vengono poi rimborsate al professionista, non concorrono mai alla formazione del reddito professionale a condizione che si tratti di spese oggetto del mandato (es: pagamento per conto del cliente di imposte e altre somme). 
Deve trattarsi di spese documentate e intestate al cliente e la relativa documentazione va allegata alla fattura. Esempio tipico è il caso dell’architetto che versa le imposte dovute al Comune per presentare il progetto di un cliente. È chiaro e oggettivo che si tratta di imposte dovute dal cliente al Comune, che l’architetto non fa altro che anticipare.

In questi casi, il trattamento fiscale del rimborso è il seguente:

 Applicazione ritenuta d’acconto IRPEF del 20%Imponibilità ai fini del calcolo dei contributi previdenzialiImponibilità ai fini IVADeducibilità reddito d’impresa
Spese anticipate in nome e per conto del clienteNO, in quanto non è un reddito imponibileNOEscluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15NO, per lo stesso motivo per cui il rimborso non viene tassato

Spese sostenute per lo svolgimento della professione

Si tratta di spese sostenute per lo svolgimento della professione (come per esempio spese di viaggio, vitto e alloggio) che però quanto vengono rimborsate, sono assimilate ai compensi. 
Di conseguenza: 

 Applicazione ritenuta d’acconto IRPEF del 20%Imponibilità ai fini del calcolo dei contributi previdenzialiImponibilità ai fini IVADeducibilità reddito d’impresa
Spese sostenute per lo svolgimento della professioneSI in quanto reddito tassabile per il professionistaSISISI
(per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio-vedi sotto)

Particolare attenzione è da porre alla disciplina delle spese di vitto e alloggio che, se non riaddebitate al cliente analiticamente (espressamente indicandole in fattura), comportano per il professionista uno svantaggio fiscale in quanto le spese sostenute e non riaddebitate analiticamente (ma ad esempio includendole nel compenso professionale) sono deducibili in capo al professionista per il solo 75% ed entro il limite massimo del 2% dei compensi annui.

ATTENZIONE: la riforma fiscale in atto prevede che dal 2025 le regole in tema di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della professione (dunque NON quelle in nome e per conto) cambieranno radicalmente: il professionista non dovrà più tassare il rimborso ne potrà dedurre la spesa sostenuta.

Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.

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