tax.pills news - settembre 2025
19.09.2025
A. INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE
A partire da settembre saranno previsti nuovi incentivi per auto elettriche sia per le persone fisiche che per le microimprese.
Persone fisiche
Le persone fisiche con un ISEE fino ad € 40.000 che acquistano veicoli privati elettrici della categoria M1 (autovetture destinata al trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre il conducente) hanno la possibilità di beneficiare di un incentivo (per un solo veicolo e per un solo membro del nucleo familiare):
- Fino ad 11.000,00 Euro per chi ha un ISEE fino ad € 30.000
- Fino ad 9.000,00 Euro per chi ha un ISEE tra € 30.000 e € 40.000
Microimprese
Le microimprese (imprese con meno di 10 persone occupate e realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni Euro) possono beneficiare di un incentivo del 30% del valore del nuovo veicolo (Iva esclusa) con un limite massimo di 20.000,00 Euro per ogni veicolo (al massimo possono essere acquistati due veicoli). Sono agevolati i seguenti veicoli:
- Veicoli commerciali appartenenti alle categorie N1 e N2, veicoli progettati e costruiti per il trasporto merci con massa massima fino ad 3,5 e 12 tonnellate e veicoli ad emissioni zero.
Le imprese devono essere in regola con il versamento degli obblighi contributi e fiscali (DURC).
Inoltre, sia le imprese che le persone fisiche:
- Devono avere la residenza o la sede legale in una c.d. “area urbana funzionale” (ossia area composta da un centro urbano di almeno 50.000 abitanti e dalla circostante “area del pendolarismo individuata dall’ISTAT)
- Contestualmente all’acquisto devono consegnare al venditore per la rottamazione un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5, che deve essere intestato da almeno 6 mesi
- I beneficiari del contributo devono risultare intestatari del veicolo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
Gli incentivi sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante sconto in fattura. Le agevolazioni saranno riconosciute previa richiesta mediante l’apposita piattaforma informatica (al momento non ancora attiva). Il tutto verrà, presumibilmente, gestito dal concessionario.
B. REGIME FORFETTARIO, LAVORO DIPENDENTE E LIMITI
Avvicinandosi alla fine dell’anno, ricordiamo che il limite d fatturato incassato per non uscire dal regime forfettario a partire dal prossimo anno è di 85.000 Euro.
In caso di superamento:
- Se si rimane entro il limite di € 100.000 si può tassare forfettariamente l’intera somma ma dal 2026 si esce dal regime,
- Se si supera il limite di € 100.000, si decade retroattivamente (dall’01.01.2025!!!) dal regime – non fatelo!
Inoltre: i contribuenti che nel 2025 avranno percepito redditi di lavoro dipendente superiori a € 30.000 non potranno più adottare il regime forfettario nel 2026 (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno precedente).
C. FIGLI A CARICO E DETRAZIONE PER GLI ONERI SOSTENUTI DAI GENITORI
Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le detrazioni IRPEF per i figli a carico:
- spettano solo per i figli tra 21 e 30 anni non disabili o per quelli over 21 con disabilità;
- non spettano più per i figli sotto i 21 anni (coperti dall’assegno unico) né per i figli non disabili oltre i 30 anni.
L’Agenzia ha chiarito che, nonostante la perdita della detrazione per familiari a carico al compimento dei 30 anni, i figli restano fiscalmente a carico ai fini di altre agevolazioni. Quindi, se rispettano i limiti reddituali (solitamente € 2.840,51, solo per i bambini fino a 24 anni € 4.000), i genitori possono continuare a beneficiare:
- delle detrazioni e deduzioni per spese e oneri sostenuti nell’interesse del figlio;
- dei vantaggi fiscali legati al welfare aziendale;
- della soglia maggiorata per i fringe benefit (fino a € 2.000 annui).
D. SPESE DI TRASFERTA ALL’ESTERO ANCHE IN CONTANTI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le spese sostenute all’estero in occasione di trasferte (vitto, alloggio, trasporto con taxi o auto a noleggio con conducente), non è richiesta la tracciabilità del pagamento. Tuttavia, siccome per le spese sostenute in Italia vale il contrario, al fine di evitare confusione ed errori consigliamo fortemente di utilizzare sempre e comunque metodi tracciabili.
E. RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI IN USO PROMISCUO
L’energia elettrica fornita dal datore di lavoro per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo non costituisce reddito imponibile per il dipendente, essendo già ricompresa nel valore forfetario ACI. L’utilizzo di card aziendali per la ricarica presso colonnine pubbliche, con costi a carico della società non genera fringe benefit tassabile, indipendentemente dall’uso privato o aziendale. Come nel caso della benzina, l’eventuale importo addebitato al dipendente per ricariche di uso privato eccedenti il limite massimo di chilometri per anno eventualmente riconosciuto dal datore di lavoro non riduce il fringe benefit e deve essere trattenuto dalla retribuzione netta.
F. RISERVE DA RIVALUTAZIONE E COPERTURA DELLE PERDITE
La riserva da rivalutazione non affrancata è definitiva “in sospesione d’imposta” e viene tassata solo in caso di distribuzione ai soci. Tuttavia, ne è ammesso l’utilizzo per coprire perdite, purché siano utilizzate in via prioritaria altre riserve disponibili (Cass. n. 8221/2007 e n. 14210/2022). Qualora la riserva venga destinata a copertura perdite, non è possibile distribuire utili fino al suo reintegro, salvo deliberazione straordinaria con riduzione del capitale (notarile).
G. CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. CON PAGAMENTO RATEIZZATO
Nel caso di cessione di quote societarie di s.r.l. da parte di una persona fisica, in cui viene previsto il pagamento del prezzo in rate, la tassazione della plusvalenza (imposta sostitutiva del 26%) segue generalmente il principio di cassa, dunque viene tassata solo nell’anno in cui ciascuna rata viene effettivamente incassata. In caso di vendita con riserva di proprietà, dunque quando si acquista la proprietà al verificarsi del pagamento dell’ultima rata, le plusvalenze sono invece tassate soltanto al momento del pagamento di quest’ultima.
Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.
