tax.pills news - dicembre 2023

22.12.2023

Jelena Comploi

Jelena Comploi

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A.) AFFITTI BREVI

L'articolo 13-ter della legge n. 191/2023 (Dl Anticipi) istituisce il Codice identificativo nazionale (Cin), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al citato ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale.

In gennaio seguirà una nostra informativa più organica sul tema degli affitti brevi, stante le numerose modifiche che da qui a fine anno ci attendiamo vengano pubblicate.


B.) INTERESSI LEGALI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 novembre 2023. Con il provvedimento in commento, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è stata fissata al 2,50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.


C.) LA PEC DIVENTA EUROPEA

La PEC diventerà europea a partire da aprile 2024. Praticamente, sarà possibile inviare e ricevere pec a valenza legale in tutta Europa. Per far ciò, le PEC aziendali dovranno essere adeguati agli standard europei. Per adeguarsi a questi standard si invitano tutti i clienti a rivolgersi ai i propri fornitori (p.esempio ARUBA, INFOCERT ecc. ).


D.) PRESCRIZIONE DICHIARAZIONI FISCALI A FINE ANNO

Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi/IRAP e all'IVA devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Entro il 31 dicembre 2023 dovranno quindi essere notificati gli eventuali accertamenti riferiti al periodo d'imposta 2017, con dichiarazione presentata nel corso del 2018. 

Da gennaio 2024, l’anno d’imposta 2017 (e precedenti) è dunque prescritto.

Ricordiamo che i termini sopra indicati si applicano in caso di dichiarazioni presentate. Nei casi di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, il termine decadenziale è prolungato di due anni e corrisponde quindi al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 


E.) REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

L’art. 11 del decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari rimodula alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare per i contribuenti persone fisiche o per le società con chiusura dell’esercizio il 31.12., viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. La norma prevede, altresì, che dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile.

Vi preghiamo di non sottovalutare questa modifica, che è di importanza epocale anche per voi: dal prossimo anno, infatti, dichiarazioni e bilanci andranno chiusi prima della pausa di Ferragosto!! 

I pochi di voi che erano soliti inviarci la documentazione necessaria in autunno sono avvisati.. ne va delle vostre ferie estive ;)


F.) SEMESTRALIZZAZIONE DEI TERMINI DI INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE

L’art. 12 del decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari semestralizza, a partire dal 2024, il termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.


G.) AUMENTO DEL LIMITE DE-MINIMIS

Con il Regolamento n. 2831/2023, l'UE ha innalzato il limite de minimis da 200.000 euro a 300.000 euro a partire dal 1° gennaio 2024. In termini pratici, ciò significa che l'importo di finanziamento di 300.000 euro non può essere superato in un periodo di tre anni. Nel caso di un gruppo di aziende, il limite si applica al gruppo di aziende e non a ogni singola azienda.

Come promemoria: le sovvenzioni de minimis sono sovvenzioni minori che vengono concesse dagli Stati membri dell'UE e non richiedono l'autorizzazione della Commissione europea. Il limite di 300.000 euro definisce la natura de minimis dell'aiuto. La regola de minimis è stata introdotta per prevenire una possibile distorsione della concorrenza attraverso la concessione di aiuti di Stato.

 

Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.

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