tax.pills news - settembre 2024

18.09.2024

Matthias Dilitz

Matthias Dilitz

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A. RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
Come già anticipato in una precedente Taxpill, come quasi ogni anno è stata nuovamente riproposta anche per il 2024 la rivalutazione partecipazioni societarie e terreni (agricoloi e edificabili).

Una rivalutazione fiscale può portare vantaggi in caso di vendita  delle quote o del terreno, ma va valutata di caso in caso per appurarne l’effettiva convenienza.

Per effettuare la rivalutazione è necessaria una perizia giurata del bene ed il pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% (anche in rate).

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La scadenza originaria per il pagamento dell'imposta sostitutiva è stata posticipata da giugno 2024 al 30 novembre 2024 con il cosiddetto “Decreto Omnibus”.

Nella risposta all'interpello n. 169 dell'Agenzia delle Entrate, è stato inoltre confermato che la rivalutazione e la successiva vendita del bene non costituiscono una pratica di elusione fiscale.

B. IMPOSTA FORFETTARIA PER I NUOVI ARRIVATI DALL'ESTERO
Nel “Decreto Omnibus”, la flat tax per i redditi esteri dei nuovi residenti è stata aumentata da 100.000 a 200.000 euro.

Ricordiamo che si tratta di una imposta sostitutiva sui redditi esteri di neo-residenti, che non riguarda dunque cittadini già residenti in Italia.

C. REDDITOMETRO: SÌ - NO - FORSE
Come descritto in precedenza, si ragiona sulla reintroduzione del cosiddetto “Redditometro”. Si tratta di un controllo fiscale cosiddetto sintetico, ovvero che sulla base delle spese sostenute da un soggetto (indicatrici delle stile di vita dello stesso), analizza i redditi dichiarati al fine di evidenziare eventuali incongruenze tra stile di vita e redditi disponibili. È uno strumento altamente controverso, al punto che un (1!) giorno dopo l'entrata in vigore del nuovo “redditometro”, il governo lo ha cancellato, per metterci nuovamente mano.

Ora sono stati definiti i limiti al di sopra dei quali sarà ancora possibile ricevere contestazioni fiscali fondate sul “redditometro”. Da un lato, lo scostamento dal reddito dichiarato dovrà essere almeno dieci volte pari l'assegno sociale, ovvero, per il 2024, pari a circa 69.700 euro, dall'altro, il reddito reale (ad esempio, le entrate sui conti bancari) dovrà superare il reddito dichiarato di almeno il 20%. In assenza di tali circostanze l’Agenzia delle Entrate non potrà procedere ad alcun accertamento da “redditometro”.

D. DOPPIA IMPOSIZIONE DEI DIVIDENDI ESTERI A PRIVATI
La sentenza n. 68/2024 della Corte di Cassazione conferma che i dividendi esteri non possono essere tassati due volte (all’esterno ed in Italia).

La sentenza ribadisce la posizione della Corte di Cassazione secondo cui l'Agenzia delle Entrate non può rifiutarsi di rimborsare le ritenute d’imposta versate in eccesso se queste sono complessivamente superiori a quelle previste dagli accordi sulla doppia imposizione.

E’ prassi dell’Agenzia delle Entrate, in sfregio agli accordi contro la doppia imposizione stipulati dall’Italia, il non riconoscere ne il rimborso ne tanto meno la compensazione in Italia delle imposte dovute sui dividendi percepiti all’estero, sui quali di norma il contribuente italiano ha già subito la tassazione estere. Un lampante caso di doppia imposizione che si spera avrà ora presto fine.

E. RIDUZIONE DELLE SANZIONI FISCALI DAL 1° SETTEMBRE 2024
Dal 1° settembre 2024 è entrata in vigore una riduzione delle sanzioni per diverse infrazioni. Ciò riguarda, ad esempio, i ritardi nei pagamenti, la fatturazione errata o tardiva e la presentazione errata o tardiva delle dichiarazioni fiscali.

Ad esempio, le sanzioni per una dichiarazione dei redditi infedele sono state ridotte dal 90% al 70% (sulla maggiore imposta dovuta).

F. BONUS FISCALE: TRANSIZIONE 5.0
Il portale per la prenotazione dei fondi in relazione al Piano di transizione 5.0 è attivo dal 6 agosto 2024. Il portale è accessibile dal sito web del GSE tramite SPID.

Ricordiamo questo nuovo bonus prevede sovvenzioni comprese tra il 5% ed il 45%, a seconda del volume dell'investimento e del risparmio energetico conseguito. Il sussidio si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

Gli investimenti devono portare ad un risparmio energetico, che può riguardare interi impianti produttivi o solo singoli processi produttivi che garantiscano un risparmio energetico pari almeno al 5%.

Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.