tax.pills news - maggio 2025
20.05.2025
A. DETRAIBILITÀ DELL’IVA: ATTENZIONE ALLE FATTURE NON REGISTRATE
In linea generale, l’IVA su un acquisto o su un’importazione è detraibile se:
- l’operazione commerciale è effettivamente avvenuta (requisito sostanziale),
- è presente una fattura valida ai fini fiscali (requisito formale),
- sono rispettati i termini per la detraibilità (requisito temporale),
- la fattura è stata effettivamente registrata.
Una risposta a un interpello all’Agenzia delle Entrate ha infatti nuovamente confermato che l’IVA non è detraibile se la fattura non è stata registrata (art. 25 DPR 633/1972), anche in presenza di tutti gli altri requisiti.
È stato inoltre chiarito che l’IVA, in caso di mancata registrazione della fattura, non può essere detratta nemmeno attraverso una successiva dichiarazione IVA annuale rettificata.
B. LIMITAZIONE DEGLI IMPORTI DETRAIBILI IRPEF DAL 2025 (ANCHE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE)
A titolo di promemoria: a partire dal 2025 si applicano regole più restrittive per le detrazioni IRPEF nella dichiarazione dei redditi. Questo riguarda, ad esempio, gli interessi passivi per il finanziamento della prima casa, le spese per lavori di recupero edilizio o per la riqualificazione energetica degli immobili.
Le spese sanitarie non sono invece interessate da questa nuova normativa.
Dal 2024, l’ammontare delle detrazioni applicabili dipende dal reddito e dalla situazione familiare della persona interessata.
In sintesi:
- Per un reddito fino a € 75.000 non cambia nulla e le spese sono completamente detraibili.
- Per un reddito da € 75.000 a € 100.000, le detrazioni sono limitate a un massimo di € 14.000.
- Per un reddito superiore a € 100.000, le detrazioni sono limitate a un massimo di € 8.000.
Questi limiti devono poi essere moltiplicati per il cosiddetto coefficiente familiare, che varia da 0,5 a 1, a seconda del numero di figli.
Per rendere la questione ancora più complessa, è stato deciso che la nuova regola riguarda solo le spese sostenute dopo il 01.01.2025; tutto ciò che è avvenuto prima resta invariato.
C. CALCOLO DELLA FRANCHIGIA PER IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
In caso di donazione o successione sono previste franchigie, ovvero importi entro i quali non è dovuta alcuna imposta di successione o donazione.
Tra genitore e figlio, la franchigia è pari, ad esempio, ad 1 milione di Euro. Donazioni (anche frazionate) o successioni entro questo importo non scontano alcuna imposta, che è invece del 4% per l’importo eccedente la franchigia.
Con la circolare n. 3/E del 16.04.2025, l’Agenzia delle Entrate affronta diversi temi relativi alla parziale riforma dell’imposta di successione e donazione.
È interessante notare che è stato definitivamente chiarito che le franchigie per l’imposta di successione non devono essere cumulate con quelle per l’imposta sulle donazioni (cosiddetto “coacervo successorio”).
Nella pratica ciò significa che possono essere applicate due franchigie distinte per la donazione e la successione. Resta invece l’obbligo di cumulo per singole donazioni.
D. AUTO AZIENDALE AI DIPENDENTI: REGIME TRANSITORIO FINO AL 30.06.2025
Come già evidenziato, dal 01.01.2025 entra in vigore una nuova normativa per la tassazione delle auto aziendali assegnate ai dipendenti.
La nuova regolamentazione favorisce le auto elettriche e ibride, in quanto viene considerato un valore base inferiore.
È stato ora chiarito che per i veicoli ordinati nel 2024 e assegnati al dipendente entro il 30.06.2025 si applica ancora la vecchia normativa.
E. AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: VALIDITÀ ANCHE CON ACCORDO PRIVATO
Per gli atti relativi alla compravendita di immobili, l’art. 2643 del Codice Civile prevede che questi debbano essere trascritti nei registri pubblici affinché siano opponibili ai terzi. Inoltre, tali atti devono essere redatti in forma pubblica (atto pubblico o scrittura privata autenticata) da un notaio.
La Corte di Cassazione ha ora chiarito che l’agevolazione per la prima casa non viene meno se l’atto non è redatto in forma pubblica.
Tutto ciò, naturalmente, considerando che un tale atto, secondo il Codice Civile, in realtà non sarebbe ammissibile.
F. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI CON PIÙ ATTIVITÀ
Nel caso di società tra liberi professionisti che svolgono più attività, se la società non ha un’attività prevalente, essa deve essere iscritta in tutti gli albi professionali coinvolti.
G. BARCOLLA MA NON MOLLA: CEDOLARE SECCA ANCHE PER AFFITTI A IMPRESE
Ancora una volta la Corte di Cassazione ha confermato che la cedolare secca può essere applicata anche ai locatari commerciali, i quali affittano un immobile per poi metterlo a disposizione, ad esempio, ai propri dipendenti.
Esistono ormai tre sentenze della Cassazione che confermano questo principio.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, continua a tenere duro e nel question time del 26.03.2025 afferma che queste sentenze non siano sufficienti per modificare la propria visione restrittiva sull’applicazione della cedolare secca.
Rimane dunque da vedere se, come e quando l’Agenzia recepirà le decisioni della Cassazione.
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