tax.pills news - aprile 2025
17.04.2025
1. SOCIETÀ DI COMODO: DIMEZZATI I COEFFICIENTI A PARTIRE DALLE DICHIARAZIONI PER L’ANNO 2024
Il regime delle società di comodo è volto a evitare che vengano fittiziamente intestati a società beni che nella pratica sono di uso privato. Semplificando, ogni società che ha dei beni (mobili, immobili o finanziari) deve registrare un determinato importo di ricavi calcolati in % sul valore contabile dei beni.
Se non si raggiunge questa soglia, si rischia di essere considerato di comodo (con una serie di penalizzazioni, anche gravi, fiscali).
Nella pratica però, spesso e volentieri il regime ha penalizzato situazioni di stallo o crisi aziendale, per nulla fittizie, in cui i beni aziendali nulla avevano a che fare con l’uso privato: semplicemente non generavano ricavi sufficienti rispetto a quanto acriticamente calcolato dal sistema.
Ebbene, per ovviare a ciò, a partire dal 2024 i coefficienti % da raggiungere sono stati dimezzati!
2. LOCAZIONI BREVI.. O FORSE NO?
Le locazioni brevi sono quelle con durata inferiore ai 30 giorni (incluse quelle turistiche) per le quali non vige l’obbligo di registrare un contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista fiscale non è dunque dovuta alcuna imposta di registro ed i canoni di locazione vengono tassati direttamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Tutto ciò non vale se il limite dei 30 giorni viene superato nell’anno solare, anche cumulativamente! Per l’inquilino che soggiorna 20 + 20 giorni in due periodi diversi dell’anno, dunque per cumulativamente più di 30 giorni, non potrà essere stipulata una “locazione breve” ma andrà trovata altra forma contrattuale da registrare nei modi comuni all’Agenzia delle Entrate.
3. REDDITI INTEGRATIVI / CONTRIBUTI SU CANONI DI LOCAZIONE IN CEDOLARE SECCA
La cedolare secca è l’imposta sostitutiva “piatta”, con aliquota fissa del 10%, 21% o 26% applicabile sui redditi da locazione percepiti dalle persone fisiche. L’Agenzia delle Entrate con risposta 91/E di aprile 2025 ha fornito un’interessante conferma all’applicazione anche alla cedolare di un principio base del nostro sistema fiscale: i redditi integrativi / sostitutivi / risarcitori percepiti a fronte di un mancato guadagno vanno tassati secondo le stesse regole applicabili al reddito mancato.
In parole povere, nell’esempio fatto dall’Agenzia, il contributo percepito a fronte della riduzione di un canone di locazione soggetto a cedolare può (va) tassato anch’esso in cedolare secca!
Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.
