tax.pills news - marzo 2026

20.03.2026

Jelena Comploi

Jelena Comploi

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A. VERIFICHE FISCALI NEI LOCALI AD USO PROMISCUO
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha pronunciato una condanna nei confronti dello Stato italiano, chiarendo che l’Italia viola l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto al rispetto della vita privata e del domicilio) in relazione alle verifiche fiscali svolte in locali ad uso promiscuo (contemporaneamente abitazione e sede dell’attività). La Corte EDU ha sottolineato che la mancata previsione di precise condizioni finalizzate ad autorizzare lo svolgimento di accessi, verifiche e ispezioni fiscali nei locali commerciali o professionali ad uso promiscuo e l’assenza di rimedi ex ante o ex post contro l’illegittimità degli atti istruttori, costituiscono una violazione dell’art. 8 CEDU.

B. ERRORE FUORIUSCITA REGIME FORFETTARIO
Nell’ipotesi di un errore commesso dal soggetto che ha erogato i compensi occorre tenere in considerazione, ai fini del rispetto della soglia di euro 85mila, in relazione al soggetto in regime forfetario, solo i compensi effettivamente spettanti nonché eventuali circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori sia dei comportamenti assunti per porvi rimedio; le Entrate correggendo un precedente orientamento affermano che se le somme sono restituite in toto non concorrono alla soglia degli 85mila euro.

C. AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Nello stesso Comune l’agevolazione “prima casa” è preclusa nell’ipotesi in cui il contribuente è già titolare del diritto di proprietà di un’altra abitazione, anche quando essa sia concessa in locazione: la presenza di un conduttore non rende tale casa «oggettivamente inidonea» a essere abitata e pertanto, effettuando l’acquisto di un’ulteriore abitazione, il contribuente non può pretendere di avvalersi dell’agevolazione prima casa.

D. ESENZIONE IVA ART. 10 AMBITO SANITARIO
L’agenzia delle entrate precisa i requisiti per godere dell’esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972, negandola a osteopati, chiropratici e chinesiologi per mancanza dei requisiti richiesti. Tali prestazioni sono soggette a IVA ordinaria e a fatturazione elettronica.
Confermata, invece, l’esenzione per massaggiatori capo bagnini (MCB) con titolo idoneo, con obbligo di fatturazione analogica e invio dati al STS (sistema tessera sanitaria) per la detraibilità.

E. E-BIKE
L’Agenzia delle Entrate interviene nel trattamento fiscale delle biciclette a pedalata assistita, confermando la loro natura di “velocipedi” e non di “veicoli a motore”. Questa qualificazione esclude l’applicazione delle limitazioni forfettarie tipiche delle auto aziendali, ma introduce distinguo fondamentali in base alla destinazione d’uso: 

  • se l’uso è puramente aziendale vige la piena detraibilità IVA e deducibilità IRES (nel caso in cui, per esempio un albergo mette a disposizione l’e-bike ai propri ospiti); 
  • se invece le e-bike rientrano in un piano di welfare, scattano i limiti di deducibilità del 5 per mille e l’indetraibilità dell’IVA per le prestazioni gratuite.

 

Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.