Case study: Collegamento POS con il RT

20.03.2026

Jelena Comploi

Jelena Comploi

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Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l’obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e il registratore telematico (RT), introdotto nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione fiscale. La procedura è diventata concretamente operativa a partire dal 5 marzo 2026, con l’attivazione delle funzionalità sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Si tratta di una procedura digitale, senza costi diretti, mediante la quale gli esercenti devono associare i propri registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico utilizzati nell’attività, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate l’incrocio automatico tra incassi elettronici e corrispettivi trasmessi.

Chi è obbligato
Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti che:

  • sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (utilizzo RT o piattaforma “Documenti commerciali online” o sistemi simili (esempio sum-up, billy ecc..)
  • accettano pagamenti elettronici tramite POS

Rientrano quindi, a titolo esemplificativo, commercianti, ristoratori, artigiani e, più in generale, tutti gli esercenti al dettaglio. Infine, l’obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

Cosa significa “collegare” il POS
Il collegamento non consiste in una connessione fisica tra POS e registratore di cassa, ma in un’associazione logica e informatica tra i due strumenti.

Attraverso questa associazione:

  • il registratore telematico rileva i pagamenti elettronici
  • i dati vengono memorizzati e trasmessi in modo coerente
  • l’Agenzia delle Entrate può confrontare automaticamente i flussi

Il dato trasmesso riguarda l’importo complessivo giornaliero dei pagamenti elettronici, senza includere dati sensibili del cliente.

Come avviene il collegamento
Il collegamento avviene tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la funzione “Gestione collegamenti”. L’operazione può essere effettuata dall’esercente o da un intermediario delegato, accedendo con SPID, CIE o CNS.

L’esercente deve inserire o verificare:

  • la matricola del registratore telematico
  • l’identificativo univoco del POS (terminal ID
  • i dati dell’Acquirer (fornitore del servizio di pagamento)
  • codice di convenzionamento

Nel caso di più contratti (ad esempio Bancomat e carte di credito con operatori diversi), devono essere registrati più collegamenti.

Attenzione ai sistemi online (Stripe, PayPal, ecc.)
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i POS virtuali. Strumenti come Stripe, PayPal, Shopify Payments e altri gateway di pagamento online rientrano a pieno titolo nell’obbligo.

In questi casi, l’identificativo da comunicare è costituito da:

  • codice fiscale dell’esercente
  • denominazione dell’Acquirer

Tempistiche
Per i POS attivi a gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dal 5 marzo 2026. Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni. Per nuovi POS o modifiche (attivazioni, sostituzioni, dismissioni), la comunicazione deve essere effettuata tra il 6° giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’evento.

Sanzioni
In caso di errata o omessa comunicazione dei dati (ad esempio indicazione non corretta della modalità di pagamento o trasmissione non corretta dei dati):

  • è prevista una sanzione di 100 euro per ciascuna violazione, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre

In caso di mancato collegamento tra POS e registratore telematico:

  • si applica una sanzione più rilevante, da 1.000 a 4.000 euro, equiparata all’omessa installazione degli strumenti di certificazione dei corrispettivi

Le due tipologie di sanzioni possono anche cumularsi, qualora siano presenti sia il mancato collegamento sia una gestione non corretta dei dati. In presenza di violazioni reiterate, possono inoltre essere applicate ulteriori misure, fino alla sospensione dell’attività.

Soggetti esclusi
Sono esclusi dall’obbligo:

  • distributori automatici
  • cessioni di carburante e ricariche elettriche
  • attività esonerate (es. tabacchi e generi di monopolio)

Tuttavia, se lo stesso POS viene utilizzato anche per operazioni soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, il collegamento resta necessario.

Conclusione
Il collegamento tra POS e registratore telematico rappresenta un passaggio centrale nel nuovo sistema di controllo fiscale basato sull’incrocio automatico dei dati. Non si tratta solo di un adempimento tecnico, ma di un presidio fondamentale per garantire la coerenza delle informazioni trasmesse ed evitare anomalie facilmente rilevabili dai sistemi dell’Agenzia delle Entrate.

Qui trovate LINK utili sull’argomento:

Guida Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guidaoperativa_pos-rt

How to: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/allegato-2_-manuale-operativo

Link Faq ADE: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/faq_collegamento_pos_rt-1


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