Case study: Il cliente non mi paga. Le perdite su crediti – Parte 2

30.06.2026

Matthias Dilitz

Matthias Dilitz

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Nella quotidianità aziendale accade che i clienti non paghino, o paghino solo parzialmente, una fattura già emessa.

Nella prima parte di questo case study (vedi pillole di maggio) abbiamo analizzato le conseguenze ai fini delle imposte dirette (la perdita su crediti ai sensi dell’art. 101 TUIR). Resta da affrontare ora un secondo problema, spesso più delicato: l’IVA.

Il punto di partenza è che l’IVA non è collegata all’incasso del pagamento, bensì alla cessione del bene o alla prestazione del servizio. In altre parole: l’impresa ha emesso la fattura e versato l’IVA al fisco, pur non avendo mai incassato tale IVA dal cliente.

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In breve: „cornuto e mazziato“, poiché non sono stato pagato e pure ho dovuto anticipare l’IVA allo stato.

Come si recupera l’IVA?

Lo strumento: la nota di credito. Il recupero avviene tramite una nota di credito ai sensi dell’art. 26 DPR 633/1972. In questo modo il fornitore o il prestatore che ha emesso fattura, tramite la successiva nota di credito detrae l’IVA indicata nella fattura originaria e già versata, in buona sostanza recuperandola sotto forma di credito IVA. 

L’emissione è facoltativa, ma rappresenta l’unico modo per recuperare effettivamente l’imposta.

Quali requisiti devono sussistere?

L’emissione della nota di credito è subordinata ai seguenti requisiti:

  • deve essere stata precedentemente emessa una fattura fiscalmente valida;
  • deve sussistere una causa di mancato pagamento prevista dall’art. 26 comma 3-bis:
  1. l’apertura di una procedura concorsuale o di procedure analoghe;
  2. procedure esecutive rimaste infruttuose (pignoramenti ecc.).
  • momento rilevante ai fini dell’emissione: per le procedure concorsuali, dalla data di apertura della procedura; per le procedure esecutive (pignoramenti ecc.), dal momento in cui risultano infruttuose.
  • la nota di credito deve essere emessa al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui si è verificato il requisito sopra indicato.

Con riferimento all’IVA non esiste una disciplina analoga a quella prevista per le imposte dirette, secondo cui i piccoli importi fino a € 2.500 possono essere fatti valere fiscalmente da subito e dunque i requisiti formali di cui sopra vanno sempre verificati.

Attenzione: una volta emessa la nota di credito.. il credito è sostanzialmente perso! Non risulteranno infatti più partite aperte nei confronti del mio cliente insolvente.

Qualora intervenga comunque un pagamento successivo, sarà necessaria l’emissione di una nuova fattura.

In breve: affinché l’IVA possa essere recuperata, non è sufficiente che il cliente non paghi. Sono necessari una causa qualificata, il rispetto dei termini e la corretta emissione della nota di credito. La raccolta e la conservazione della documentazione sono quindi decisive.

Non rimane che affrontare la Parte 3 del nostro case study in cui analizzeremo le misure operative a nostra disposizione per tentare il recupero dei crediti aperti. Alla prossima puntata!

Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.