Case study: Il cliente non mi paga. Le perdite su crediti – Parte 1.
18.05.2026
Nella vita aziendale succede, a chi più e a chi meno, di non riuscire ad incassare in tutto o in parte un credito vantato nei confronti di un proprio cliente.
La merce o il servizio sono stati forniti, fatturati (e dunque la relativa IVA già versata all’Erario) ma il cliente non paga!
Che fare?
Nel case study di questo mese analizziamo i risvolti fiscali di una tale situazione. Seguiranno un case study “parte 2” relativo ai risvolti IVA ed un case study “parte 3” con consigli pratici su come tentare di recuperare il credito.
Perdite su crediti: risvolti fiscali
Innanzitutto, va fatta distinzione su chi siamo:
- Liberi professionisti e imprese in contabilità semplificata con regime per cassa
- Imprese in contabilità semplificata che hanno optato per il regime opzionale art. 18 (data registrazione fatture), imprese in contabilità ordinaria e società
Per i primi, il tema è presto trattato: applicando il regime per cassa, fintanto che non incasso, non tasso, e dunque la perdita su crediti non ha alcun risvolto fiscale. Per tutti gli altri invece, la fattura emessa ma non incassata è stata tassata per competenza (tipicamente nell’anno di emissione). Oltre al danno (il cliente non paga!) la beffa (il ricavo lo tasso lo stesso!).
È quindi importante capire quando la perdita su crediti possa essere dedotta (= neutralizzare la tassazione della fattura non incassata):
Quando la perdita è fiscalmente deducibile:
L’art. 101, comma 5, del TUIR prevede due grandi casi in cui la perdita è deducibile:
A) Il debitore è in procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, etc.): in questi casi, la perdita diventa deducibile dalla data ufficiale di apertura della procedura.
B) Esistono “elementi certi e precisi”: la legge considera automaticamente presenti questi elementi quando, alternativamente:
- il credito è di modesta entità (2.500 euro per imprese minori e 5.000 euro per le maggiori) ed è scaduto da oltre 6 mesi;
- il credito è prescritto (10 anni);
- il credito viene cancellato dal bilancio secondo i principi contabili (i quali per sommi capi prevedono che un credito vada cancellato quando si estingue per avvenuto pagamento, prescrizione, transazione o rinuncia oppure in presenza di una cessione del credito – cd. factoring pro soluto).
Gli elementi “certi e precisi” vanno altrimenti dimostrati, ad esempio tramite:
- azioni esecutive infruttuose
- irreperibilità del debitore,
- stato di fuga o latitanza
- situazione documentata di insolvenza o grave illiquidità;
- lettere di messa in mora;
- relazioni negative di società di recupero crediti.
Ai fini della corretta deduzione della perdita ed al fine di evitare inutili contestazioni fiscali è dunque fondamentale inquadrare correttamente la perdita e raccogliere e conservare tutta la documentazione giustificativa del caso.
La parte 2 relativa ai risvolti IVA e la parte 3 relativa alle pratiche di recupero del credito seguiranno nei prossimi mesi.
Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.

