tax.pills news - ottobre 2024
22.10.2024
A. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: DAL 1° GENNAIO SI TORNA AL 36% - O FORSE NO
Bonus casa al 50% su 96.000 Euro di spesa valido fino al 31.12.2024! Dal 2025 si tornerà al vecchio 36% su 48.000 Euro di spesa massima, sempre da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. A far data è il principio di cassa, dunque tutto quello che verrà pagato entro il 31.12.2024 potrà beneficiare delle vecchie regole.
Esclusa dalla riduzione sarà probabilmente la “prima casa”, alla quale continueranno ad applicarsi le vecchie regole.
Prima delle fine dell’anno sono però da attendersi ulteriori modifiche! Non è invece ancora chiaro cosa accadrà all’Ecobonus (50% e 65%). Ci si attende novità entro la fine dell’anno.
B. EVENTI DANNOSI: A BREVE L’OBBLIGATORIETÀ ALLE POLIZZE CATASTROFALI
La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro eventi catastrofali; entro il 31. dicembre 2024 si dovranno stipulare assicurazioni a copertura dei danni causati da eventi come alluvioni e terremoti. A breve arriverà il decreto attuativo del Ministero per le Imprese e il Made in Italy per delineare il perimetro del nuovo obbligo di assicurazione.
C. ARRIVA IL CONDONO PER I SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)
Per rendere il concordato preventivo biennale più attrattivo, i contribuenti che vi aderiscono (esclusi i contribuenti in regime forfettario) avranno la possibilità di pagare un‘imposta sostitutiva sui redditi NON dichiarati (dal 2018 al 2022, ossia per il periodo ancora accertabile dall’ Agenzia delle Entrate). La percentuale dell’imposta sostitutiva varia dal 5% al 50% in base al proprio punteggio ISA. Si propone, in pratica, una sanatoria fiscale che consente di far emergere e regolarizzare i redditi che non sono stati dichiarati. Per gli anni COVID, ossia 2020 e 2021, è prevista una riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva dovuta.
D. BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE:
Il decreto Omnibus, all'articolo 4 (n. 113 del 9 agosto 2024), ha prorogato il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari posti in essere a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche nella misura del 50% per l’anno 2024.
E. CORSI SCUOLE SCI E NOVITÀ IVA
Da quest’inverno aumenta l’aliquota IVA applicabile ai corsi sportivi invernali. Il Governo ha infatti previsto una nuova aliquota IVA del 5% da applicare a tutte le prestazioni invernali. Resteranno esenti da IVA solo i corsi svolti da associazioni sportive senza fini di lucro.
F. NUOVE SOGLIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO E MICRO
A seguito del recepimento di una direttiva europea, a partire dai bilanci di esercizio 2024 sono state modificate le soglie dimensionali entro le quali le società non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata o micro. Nello specifico, se nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non vengono superati due dei seguenti limiti il bilancio potrà essere redatto in forma abbreviata:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
Il bilancio potrà invece essere redatto in forma micro quando a non essere superati saranno due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza il limite era 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza il limite era 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
G. COME OTTENERE IL DURF - CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER IMPRESE APPALTATRICI
Premessa: L’impresa committente NON ha obbligo di richiedere il DURF alla propria appaltatrice o subappaltatrice se l’importo dei lavori a questa singolarmente assegnato non supera nell’anno solare i 200.000 Euro.
In caso contrario ricordiamo che il DURF, Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997), può essere richiesto gratuitamente (l’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali) presentando all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta l’apposito modello.
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, personalmente o tramite soggetto delegato:
- mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente;
- mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo - Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell'Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/uffici-e-pec/posta-elettronica-certificata-entrate.
Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.
PS: i nostri clienti attivi nel settore dell’edilizia riceveranno a breve una circolare ad hoc sul tema DURF, DURC e burocrazia sul cantiere!
Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.

