tax.pills news - settembre 2026

23.09.2026

Natalie Portogallo

Natalie Portogallo

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1. AUTO AZIENDALI E FRINGE BENEFIT: LA STORIA INFINITA
La gestione fiscale delle automobili in Italia è talmente complessa e altalenante da far pensare che sia parte di un piano per convincere gli italiani ad usare la bicicletta!! 
Il Decreto Omnibus di agosto ha modificato la disciplina del fringe benefit relativo alle auto aziendali concesse anche per uso privato. Le principali novità riguardano i veicoli più datati e quelli dotati di optional: d’ora in avanti infatti, dal sesto anno successivo alla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit aumenterà del 50%! In pratica un poco velato invito a continuare a cambiare il parco auto o pagarne le conseguenze (in busta paga). La seconda machiavellica novità riguarda gli optional: d’ora in avanti la presenza di optional non inclusi nell’allestimento base del veicolo scelto, e quindi non già valorizzati nelle tabelle ACI né acquistati direttamente dal lavoratore, comporterà un incremento forfettario del 5% del valore del fringe benefit. 

Le nuove maggiorazioni hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. In sintesi, stante le molteplici modifiche introdotte negli ultimi anni, l’inquadramento fiscale delle auto aziendali andrà suddiviso d’ora in avanti in tre categorie:

  1. Auto immatricolate e assegnate entro il 30 giugno 2020: il fringe benefit resta pari al 30% dei costi ACI calcolati su 15.000 km annui. 
  2. Auto immatricolate e assegnate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (incluse anche le auto ordinate entro 31 dicembre 2024 e assegnate entro 31 dicembre 2025): il calcolo continua a dipendere dalle emissioni di CO₂, con percentuali comprese tra il 25% e il 60%.
  3. Auto di nuova immatricolazione assegnate dal 1° gennaio 2025: il fringe benefit viene calcolato in base alla tipologia di alimentazione, applicando ai costi ACI il coefficiente del 50% per i veicoli a combustione, il 20% per i plug-in hybrid e il 10% per i veicoli elettrici.

Le novità introdotte dal Decreto Omnibus, relative alla maggiorazione del 50% per i veicoli con più di cinque anni e del 5% per gli optional, riguardano esclusivamente le auto indicate ai punti 2 e 3.

2. RINUNCIA AGLI UTILI DELIBERATI: SUPERATA LA TEORIA DELL’INCASSO GIURIDICO
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha affermato che, se i soci rinunciano agli utili già deliberati ma non ancora percepiti, tali somme non devono essere tassate in capo ai soci secondo la teoria dell’“incasso giuridico”. La rinuncia, se adeguatamente documentata nelle scritture contabili e nei verbali societari, comporta invece che gli importi restino acquisiti al patrimonio della società.

3. UTILI NON DISTRIBUTI DELLE SRL: LA CASSAZIONE LIMITA LA CONTRIBUZIONE INPS
La Cassazione ha affermato che gli utili non distribuiti di una SRL non concorrono automaticamente alla base imponibile INPS del socio lavoratore: è necessario che il reddito sia fiscalmente imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF. 
Gli effetti di questa potrebbero essere dirompenti, o più probabilmente, obbligare il legislatore a mettere mano ad una norma che genera contenzioso da decenni.
 

4. PENSIONE TEDESCA: TASSAZIONE LIMITATA ALLA QUOTA IMPONIBILE
Per un cittadino italiano residente in Italia che percepisce una pensione di sicurezza sociale tedesca, l’Italia può tassare solo la quota che sarebbe imponibile secondo la normativa tedesca. La parte certificata come esente in Germania tramite la specifica attestazione dell’autorità fiscale tedesca non è quindi soggetta a imposizione in Italia.

5. RITENUTA D’ACCONTO DETRAIBILE ANCHE SENZA CERTIFICAZIONE CU
I liberi professionisti possono scomputare nella dichiarazione dei redditi le ritenute d’acconto subite anche in assenza della certificazione CU oppure nel caso in cui il cliente non abbia provveduto al relativo versamento. È tuttavia necessario che la ritenuta possa essere dimostrata con altri mezzi, ad esempio mediante documentazione bancaria e fattura oppure tramite un’autodichiarazione.

6. IVA: DETRAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ENTRO IL SECONDO ANNO SUCCESSIVO
Il Decreto correttivo Omnibus, su suggerimento dell’UE, ha introdotto un’importante novità in materia di detrazione e registrazione IVA, ampliando i termini a disposizione dei soggetti passivi. Prima, il diritto alla detrazione doveva essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto era sorto, con margini più limitati in caso di fatture ricevute o registrate tardivamente. Ora, grazie alla modifica introdotta dal Decreto Omnibus, sia la detrazione IVA sia la registrazione delle fatture d’acquisto possono essere effettuate fino alla dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

7. LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA DELL’IVA IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE ANNUALE
In futuro, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA annuale, l’Agenzia delle Entrate procederà automaticamente alla liquidazione dell’IVA dovuta. La determinazione sarà effettuata sulla base, in particolare, delle fatture elettroniche, dei corrispettivi giornalieri, dei dati LIPE e dei versamenti IVA già effettuati. 
La comunicazione sarà trasmessa tramite PEC oppure resa disponibile nel cassetto fiscale. Qualora l’importo accertato venga pagato entro 60 giorni, la sanzione amministrativa potrà essere ridotta dal 120% al 40%; non saranno invece ammessi né il pagamento rateale né la compensazione con eventuali crediti.
La nuova disciplina potrà essere applicata retroattivamente anche ai periodi d'imposta a partire dal 2018.

8. CORRISPETTIVI TELEMATICI: TOLLERANZA DEL 5%
L’obbligo di collegamento tra cassa RT e POS nonché di indicazione delle modalità di incasso introdotto questa primavera, prevede sanzioni a partire da 100 Euro per ogni singola comunicazione errata, fino ad un massimo di 1.000 Euro a trimestre. Trattandosi di un adempimento “triviale” e ripetitivo (premere ad ogni scontrino emesso il tasto “incassato in contanti” o “incassato POS”) il rischio di errore e sanzione è dietro l’angolo. 
Il legislatore ha (giustamente) messo mano alla normativa, introducendo già dal periodo d’imposta 2026 la una franchigia sotto alla quale non si applicano le sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei corrispettivi quando la differenza tra operazioni registrate e pagamenti elettronici effettivamente incassati tramite POS o altri strumenti tracciabili non supera il 5%.
La misura serve a evitare sanzioni per piccoli errori tecnici o disallineamenti dei sistemi e impedisce anche l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

9. SUPERBONUS E PLUSVALENZE IMMOBILIARI
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che in caso di vendita di un’abitazione con relative pertinenze, il termine di cinque anni deve essere verificato separatamente per l’abitazione e per ciascuna pertinenza. Pertanto, una parte ceduta entro tale termine può risultare imponibile, anche se altri elementi dell’immobile sono già al di fuori del periodo rilevante. 
È stato inoltra chiarito che per gli immobili acquisiti per successione, la nuova imposizione delle plusvalenze connessa al Superbonus, in linea di principio, non si applica alla quota ereditata; in caso di proprietà mista, occorre effettuare una ripartizione proporzionale.

10. CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE MICROIMPRESE 2026 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La Provincia Autonoma di Bolzano concede alle microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro) un sostegno per l’introduzione di tecnologie digitali, ad esempio per la presenza online, il commercio elettronico e i social media. In concreto, sono agevolati:

  • corsi di formazione e consulenze;
  • iniziative nell’ambito dei social media;
  • acquisto di licenze software;
  • acquisto e ottimizzazione di software;
  • realizzazione di siti web.

Investimento minimo: 2.000 euro
Investimento massimo: 15.000 euro
Percentuale di contributo: 60%

Il 30 settembre 2026 scade il termine annuale per la presentazione delle domande di contributo.

11. VOUCHER CLOUD & CYBERSECURITY MIMIT- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PMI E LAVORATORI AUTONOMI
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha introdotto il Voucher Cloud & Cybersecurity, misura finalizzata a sostenere gli investimenti delle imprese e dei lavoratori autonomi in soluzioni digitali, servizi cloud e strumenti per la sicurezza informatica.  L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, a fronte di progetti di importo minimo pari a € 4.000, fino a un contributo massimo concedibile di € 20.000.

Requisiti principali
Ai fini dell’accesso all’agevolazione è richiesto, tra gli altri requisiti:

  • disporre di una connessione internet con velocità minima in download pari a 30 Mbps;
  • essere in regola con gli obblighi assicurativi contro i rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, previsti dalla Legge n. 213/2023;
  • acquistare i servizi e le soluzioni agevolabili esclusivamente da fornitori inclusi nell’apposito elenco ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Termini e modalità di presentazione delle domande
La procedura prevede le seguenti scadenze:

  1. Precompilazione delle domande: a partire dalle ore 12:00 del 20 ottobre 2026.
  2. Invio formale delle domande: dalle ore 12:00 del 10 novembre 2026 fino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2027.

Abbiamo riassunto per voi un argomento molto complesso in modo breve e conciso. Se avete altre domande o desiderate un'analisi più approfondita in relazione al vostro caso specifico, non esitate a contattarci. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione e sarà lieto di supportarvi nel miglior modo possibile.